Legge del 1931 numero 886 art. 5


Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

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