Legge del 1931 numero 886 art. 16


Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle emanate in base alla medesima dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.
Inoltre l'autorità militare ha la facoltà di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

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