Legge del 1927 numero 1766 art. 41


Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.
Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.
Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.
Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

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