Legge del 1927 numero 1766 art. 40


Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.
Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

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