Legge del 1927 numero 1766 art. 33


Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.
Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

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