Legge del 1927 numero 1766 art. 32




Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 41 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1927 numero 1766 art. 32"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti