Legge del 1927 numero 1766 art. 29


I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.
I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.)
In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.
I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.
Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104, 108 Cost.
La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.)

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