Legge del 1927 numero 1766 art. 27


Giurisdizione e procedura
All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.
I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici (La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 398 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27, secondo comma, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.)
Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

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