Legge del 1927 numero 1766 art. 23


Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.
La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.
Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

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