Legge del 1913 numero 89 art. 98


1. Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.
2. Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.
3. Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.
4. Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;
b) essere di moralità e di condotta incensurate.
5. Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 686, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
6. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal Ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.
7. Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

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