Legge del 1913 numero 89 art. 97


1. Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
2. L'amministrazione degli archivi è soggetta al Controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

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