Legge del 1913 numero 89 art. 85


1. L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
2. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

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