Legge del 1913 numero 89 art. 82




1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26.
(Articolo modificato dall'art. 12, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 144, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124)

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