Legge del 1913 numero 89 art. 79


1. È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile (ora art. 636 c.p.c. 1942). In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

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