Legge del 1913 numero 89 art. 77


ABROGATO
[1. Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi]

(Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246)

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