Legge del 1913 numero 89 art. 75


1. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.
2. Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

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