Legge del 1913 numero 89 art. 73




1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.
(Articolo così sostituito dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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