Legge del 1913 numero 89 art. 72


1. L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
2. Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
3. Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
(Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 72"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti