Legge del 1913 numero 89 art. 69


1. Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.
2. Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile (ora art. 163, c.c. 1942).
3. Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.
4. Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

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