Legge del 1913 numero 89 art. 59-bis



1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.
(Articolo aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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