Legge del 1913 numero 89 art. 57


1. Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
(L'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95 prevede la sostituzione del termine «sordomuto» con la locuzione «sordo» in tutte le disposizioni legislative)

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