Legge del 1913 numero 89 art. 53


1. Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
2. Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
3. Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.
4. Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
5. Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

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