Legge del 1913 numero 89 art. 49


1. Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
2. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 333)

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