Legge del 1913 numero 89 art. 47-bis



1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
(Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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