Legge del 1913 numero 89 art. 45


1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo
44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del
consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli
obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili,
ma non può esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio
notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile,
legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono
computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166)

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