Legge del 1913 numero 89 art. 41


1. Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti regolari.
2. La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.
3. Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.
4. Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.
5. Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti