Legge del 1913 numero 89 art. 31


1. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.
2. Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
3. Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.
4. Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile (ora artt. 414 e 415, c.c. 1942).

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