Legge del 1913 numero 89 art. 29


1. È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
(Tale disposizione aveva il suo fondamento nell'art. 777 c.c. 1865, che prevedeva il caso del testamento pubblico ricevuto da due notai. Poiché il c.c. 1942 non prevede più tale caso, la disposizione deve ritenersi non più operante.)

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