Legge del 1913 numero 89 art. 24


1. Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
2. Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
3. Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
4. Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
5. Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

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