Legge del 1913 numero 89 art. 23-bis



1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.
(Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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