Legge del 1913 numero 89 art. 179


1. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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