Legge del 1913 numero 89 art. 172


1. Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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