Legge del 1913 numero 89 art. 168


1. Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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