Legge del 1913 numero 89 art. 166


1. Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
2. Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.
3. Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
4. La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 166"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti