Legge del 1913 numero 89 art. 163


1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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