Legge del 1913 numero 89 art. 158




1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
(Articolo così sostituito dall’art. 45, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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