Legge del 1913 numero 89 art. 158-ter




[1. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.
3. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti].
(Articolo aggiunto dall’art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e, successivamente, abrogato dalla lettera d) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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