Legge del 1913 numero 89 art. 158-quinquies


1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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