Legge del 1913 numero 89 art. 158-octies


1. Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato.
5. L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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