Legge del 1913 numero 89 art. 158-novies



1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Articolo aggiunto dall’art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e così sostituito dalla lettera e) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 158-novies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti