Legge del 1913 numero 89 art. 153




1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
(Lettera così sostituita dal comma 7 dell’art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5.
(Lettera così sostituita dal comma 7 dell’art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonchè al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
2. Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.
3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.
(Articolo così sostituito dall’art. 39, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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