Legge del 1913 numero 89 art. 150


1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.
2. Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.
(Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 35 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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