Legge del 1913 numero 89 art. 149


1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
2. Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
(Articolo cosi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dagli artt. 33 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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