Legge del 1913 numero 89 art. 149-ter


1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica.
2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.
(Articolo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 34 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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