Legge del 1913 numero 89 art. 148


CAPO III Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni (Rubrica così sostituita dall’art. 31, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)
1. In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede è rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio è compreso nella circoscrizione nella quale è ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione è composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.
5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.
6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.
7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.
(Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 32 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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