Legge del 1913 numero 89 art. 141


abrogato
[1. Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.
2. Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante].
(Articolo abrogato dall’art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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