Legge del 1913 numero 89 art. 140


abrogato
[1. Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi].
(Articolo abrogato dall’art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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