Legge del 1913 numero 89 art. 139


abrogato
[1. È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:
1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;
3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando] (164).
(Articolo abrogato dall’art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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