Legge del 1913 numero 89 art. 131


abrogato
[Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo].
(Articolo abrogato dall’art. 52, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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