Legge del 1913 numero 89 art. 124


1. Salvo il disposto degli artt. 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile (ora art. 2714 c.c. 1942), osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

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